Rivista Penale n2 2024

Sul numero 2/2024 della Rivista Penale è stato pubblicato il contributo a firma dell'avv. Marzullo Francesco dal titolo: "Il recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità sulla  responsabilità penale del consigliere privo di deleghe gestorie".

L'Autore si sofferma sui paradigmi della sfera di tipicità (oggettiva e soggettiva) del reato omissivo improprio in astratto ascrivibile al consigliere (o amministratore) non operativo (anche detto “non esecutivo” o senza deleghe), con riguardo ai reati fallimentari e ai reati tributari, connotati da indici di fraudolenza (artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. 74/2000). 

Una volta riconosciuta in capo al consigliere non esecutivo (o privo di delega) la titolarità di una posizione di garanzia, l’esegesi degli artt.  110 c.p. e 40, comma 2, c.p. ci impone di approfondire a quali condizioni è possibile configurare quel concorso omissivo, per aver violato il dovere di agire informato.

Con riguardo in particolare al delitto di bancarotta distrattiva commesso dal consigliere operativo (o munito di delega), il più recente indirizzo ermeneutico di legittimità ha statuito che l’omissione del consigliere (sprovvisto di delega) assume penale rilevanza solo nella misura in cui il suo omesso intervento abbia –in primo luogo- avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte dei consiglieri esecutivi (o delegati).

Con riguardo poi al delitto tributario (dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), direttamente realizzato dai singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c..

 
 

Image181223082542La Scuola Forense Barese, nell'ambito del Corso di Formazione obbligatorio per l'accesso alla professione forense, ha invitato l'avv. Marzullo Francesco (componente del Comitato scientifico) a tenere due lezioni in data 16 gennaio 2024 e 19 marzo 2024.
La prima lezione, sotto forma di simulazione orale, avrà ad oggetto l'esame di un caso pratico circa il delicato e attuale tema dei confini applicativi tra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e quello di truffa.
La seconda lezione, sempre sotto forma di simulazione orale, verterà sulla disamina di un caso pratico circa l'interessante tema del concorso di persone nel reato, della fattispecie di associazione a delinquere e quella di associazione di matrice mafiosa.

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Pagina 01Nel numero n. 7-8/2023 della Rivista nazionale "Sistema penale.it" è stato pubblicato un contributo dell'avv. Francesco Marzullo, docente a contratto di diritto penale, dal titolo: "La Riforma Cartabia: un’occasione perduta per “incidere” sui profili applicativi più controversi del micro sistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001."

ABSTRACT

E’ abbastanza evidente come la c.d. riforma Cartabia (così intendendosi tanto la legge delega del 2021 quanto il d.lgs. del 2022) non ha inciso “direttamente” sui principali nodi applicativi posti dal sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 a carico degli enti.

Il che, è presumibile, porrà in futuro nuovi interrogativi nascenti dall’eventuale estensione, degli istituti di recente introduzione (tesi a perseguire l’esigenza di deflazione dei procedimenti penali, in base agli obblighi imposti dal P.N.R.R.), alla disciplina della responsabilità ex delicto degli enti collettivi.

Deve, però, darsi atto che i margini di manovra del legislatore delegato erano piuttosto limitati, in ragione di quanto previsto dalla legge delega di cui alla legge n. 134/2021 che ha inteso precipuamente (e forse esclusivamente) occuparsi della riforma del processo penale a carico delle persone accusate di illeciti penali.

Resta fermo tuttavia il rilievo che non snellire il c.d. procedimento de societate rischia comunque di appesantire i ruoli di udienza del giudice penale (che è preposto all’accertamento degli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti collettivi); e conseguentemente potrebbe essere compromessi lo spirito e la portata dell’intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale.

In aggiunta a tali rischi (che potrebbero finanche pregiudicare la puntuale percezione dei fondi del P.N.R.R.), non si può non evidenziare come la “miopia” legislativa in tema di illecito dell’ente collettivo (che in questi anni si è occupata soltanto di ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità d’impresa), unitamente alla laconicità del testo del decreto 231/2001, possa favorire una giurisprudenza di legittimità e di merito di matrice “creativa”, più attenta e vigile del nostro legislatore nel perseguire gli obiettivi e le finalità di politica criminale d’impresa.