Sul numero 2/2024 della Rivista Penale è stato pubblicato il contributo a firma dell'avv. Marzullo Francesco dal titolo: "Il recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità sulla responsabilità penale del consigliere privo di deleghe gestorie".
L'Autore si sofferma sui paradigmi della sfera di tipicità (oggettiva e soggettiva) del reato omissivo improprio in astratto ascrivibile al consigliere (o amministratore) non operativo (anche detto “non esecutivo” o senza deleghe), con riguardo ai reati fallimentari e ai reati tributari, connotati da indici di fraudolenza (artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. 74/2000).
Una volta riconosciuta in capo al consigliere non esecutivo (o privo di delega) la titolarità di una posizione di garanzia, l’esegesi degli artt. 110 c.p. e 40, comma 2, c.p. ci impone di approfondire a quali condizioni è possibile configurare quel concorso omissivo, per aver violato il dovere di agire informato.
Con riguardo in particolare al delitto di bancarotta distrattiva commesso dal consigliere operativo (o munito di delega), il più recente indirizzo ermeneutico di legittimità ha statuito che l’omissione del consigliere (sprovvisto di delega) assume penale rilevanza solo nella misura in cui il suo omesso intervento abbia –in primo luogo- avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte dei consiglieri esecutivi (o delegati).
Con riguardo poi al delitto tributario (dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), direttamente realizzato dai singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c..