La Riforma Cartabia: un’occasione perduta per “incidere” sui profili applicativi più controversi del micro sistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001

Pagina 01Nel numero n. 7-8/2023 della Rivista nazionale "Sistema penale.it" è stato pubblicato un contributo dell'avv. Francesco Marzullo, docente a contratto di diritto penale, dal titolo: "La Riforma Cartabia: un’occasione perduta per “incidere” sui profili applicativi più controversi del micro sistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001."

ABSTRACT

E’ abbastanza evidente come la c.d. riforma Cartabia (così intendendosi tanto la legge delega del 2021 quanto il d.lgs. del 2022) non ha inciso “direttamente” sui principali nodi applicativi posti dal sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 a carico degli enti.

Il che, è presumibile, porrà in futuro nuovi interrogativi nascenti dall’eventuale estensione, degli istituti di recente introduzione (tesi a perseguire l’esigenza di deflazione dei procedimenti penali, in base agli obblighi imposti dal P.N.R.R.), alla disciplina della responsabilità ex delicto degli enti collettivi.

Deve, però, darsi atto che i margini di manovra del legislatore delegato erano piuttosto limitati, in ragione di quanto previsto dalla legge delega di cui alla legge n. 134/2021 che ha inteso precipuamente (e forse esclusivamente) occuparsi della riforma del processo penale a carico delle persone accusate di illeciti penali.

Resta fermo tuttavia il rilievo che non snellire il c.d. procedimento de societate rischia comunque di appesantire i ruoli di udienza del giudice penale (che è preposto all’accertamento degli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti collettivi); e conseguentemente potrebbe essere compromessi lo spirito e la portata dell’intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale.

In aggiunta a tali rischi (che potrebbero finanche pregiudicare la puntuale percezione dei fondi del P.N.R.R.), non si può non evidenziare come la “miopia” legislativa in tema di illecito dell’ente collettivo (che in questi anni si è occupata soltanto di ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità d’impresa), unitamente alla laconicità del testo del decreto 231/2001, possa favorire una giurisprudenza di legittimità e di merito di matrice “creativa”, più attenta e vigile del nostro legislatore nel perseguire gli obiettivi e le finalità di politica criminale d’impresa.