Abstract: Sulla rivista n. 3 della Cassazione Penale (2025) è stato pubblicato l'articolo 《 Il controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 tra “deficit” di tipicità e diritto vivente》a firma dell'avv Francesco Marzullo.
Nell'articolo si evidenzia come l'introduzione nel nostro ordinamento della misura del controllo giudiziario a domanda ha operato un difficile equilibro tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico in chiave anticipatoria e la libertà di iniziativa economica. Grazie alla concessione del controllo, a differenza di quanto accade con l'amministrazione giudiziaria, l'azienda continua ad essere gestita dall'imprenditore e gli effetti dell'interdittiva antimafia vengono sospesi.
Malgrado la natura salvifica dell’istituto in parola, non possiamo non constatare una “pigrizia” legislativa tanto sul versante sostanziale che processuale, tant’è vero che si delega al formante giurisprudenziale il delicato compito di “plasmare” i caratteri fondativi della citata misura di prevenzione patrimoniale e di prevedere i relativi strumenti impugnatori. Nell’affidarsi al formante giurisprudenziale si corre naturalmente il rischio di assistere talvolta a sentenze di legittimità che, seguendo percorsi esegetici differenti, giungono a decisioni diametralmente opposte: basti pensare al recente contrasto in seno alle Sezioni semplici della Suprema Corte in punto di assoggettabilità al controllo giudiziario volontario anche di impresa che si ritiene estranea a qualunque forma di infiltrazione mafiosa.
