Continuità o discontinuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze

La Scuola Forense Barese, nell'ambito del Corso di Formazione obbligatorio per l'accesso alla professione forense, ha invitato l'avv. Marzullo Francesco (componente del Comitato scientifico) a tenere una lezione in data 9 luglio 2024, sul tema "Continuità o discontinuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze".

Sull'argomento sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte che il 29 febbraio 2024 hanno statuto che:

  • Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma 2, c.p. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge».
  • «Le condotte, già integranti gli estremi dell'abolito reato di cui all'art. 346, comma 2, c.p., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice».
Image
Image
Image