Sul numero 6 del 2023 della Rivista Cassazione Penale (da pag. 2080 a pag. 2102) è stato pubblicato il lavoro a firma di Marzullo Francesco, docente a c. di dritto penale, dal titolo L’ESTINZIONE DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DA REATO EXD.LGS. 231/2001 NELL’IPOTESI DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Il lavoro è preceduto da una breve presentazione del Direttore della Rivista nonchè Presidente della Sesta Sezione penale della Suprema Corte, dott. Giorgio Fidelbo, il quale sottolinea la pubblicazione di una interessante sentenza di merito, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari del 25.11.2022 n. 1294 , che affronta il tema degli effetti della cancellazione, dal registro delle imprese, della società imputata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, sentenza che, inserendosi nel dibattito giurisprudenziale, sostiene che la cancellazione determina l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato alla società, con effetti analoghi a quanto previsto dall’art. 150 c.p. in caso di morte della persona fisica. Segue un commento adesivo di Francesco Marzullo, che sottolinea la diversa linea interpretativa adottata dalla Corte di cassazione nella decisione n. 9006 del 2022.
L’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, quale la cancellazione dal registro delle imprese exart. 2495 comma 2 c.c. comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ex d.lgs. 231/2001. Trattasi di una causa di estinzione assimilabile alla morte dell’imputato, secondo l’estensione ex art. 35 de d.lgs. 231/2001. L’equiparazione della cancellazione dal registro alla morte del reo è frutto di un’interpretazione analogica dell’art. 150 c.p.: la ratio sottesa è quella dell’antieconomicità della celebrazione di un processo cui non consegue l’effettivo soddisfacimento della pretesa punitiva dello Stato.
Sommario
1.Il fatto storico e la presentazione della problematica.
— 2.La soluzione prospettata
dalla giurisprudenza di merito: la cancellazione dell’ente comporta l’estinzione dell’illecito ex delicto.
— 2.1.Segue giurisprudenza di merito: già il fallimento della società (“prima” della cancellazione dal Registro delle imprese) determina l’estinzione della responsabilità exd.lgs. 231.
— 3. L’approccio al tema da parte della giurisprudenza di legittimità dal 2012 al 2021 in tre differenti ipotesi: estinzione dell’illecito ex231 ascritto alla società fallita (oggi in liquidazione giudiziale), ma non cancellata.
— 3.1.(Segue)giurisprudenza di legittimità: esclusione dell’estinzione dell’illecito ex 231 in caso di cancellazione “fisiologica” della società, dopo la chiusura del fallimento.
— 3.2.(Segue) giurisprudenza di legittimità: estinzione dell’illecito ex231 in caso di cancellazione “patologica” della società (ossia finalizzata ad eludere le conseguenze dell’apparato repressivo degli illeciti ex delicto).
— 4. Alcune riflessioni sulla cancellazione “fisiologica” intervenuta “prima” o “dopo” la condanna definitiva dell’ente per responsabilità da reato.
— 5.Il recente revirement della Suprema Corte (sentenza 17 marzo 2022 n. 9006) con l’abbandono del paradigma cancellazione “fisiologica” versus “patologica”:
la cancellazione non determina mai l’estinzione dell’illecito exd.lgs. 231/2001.
— 6.L’ordito motivazionale della sentenza del G.u.p. di Bari n. 1294/2022 e la presa di posizione rispetto alla sentenza di legittimità n. 9006/2022.
— 7.Considerazioni critiche sull’ultimo orientamento tranchant della Cassazione. I rimedi per superare l’attuale situazione di impasse.