Pagina 01Nel numero n. 7-8/2023 della Rivista nazionale "Sistema penale.it" è stato pubblicato un contributo dell'avv. Francesco Marzullo, docente a contratto di diritto penale, dal titolo: "La Riforma Cartabia: un’occasione perduta per “incidere” sui profili applicativi più controversi del micro sistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001."

ABSTRACT

E’ abbastanza evidente come la c.d. riforma Cartabia (così intendendosi tanto la legge delega del 2021 quanto il d.lgs. del 2022) non ha inciso “direttamente” sui principali nodi applicativi posti dal sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 a carico degli enti.

Il che, è presumibile, porrà in futuro nuovi interrogativi nascenti dall’eventuale estensione, degli istituti di recente introduzione (tesi a perseguire l’esigenza di deflazione dei procedimenti penali, in base agli obblighi imposti dal P.N.R.R.), alla disciplina della responsabilità ex delicto degli enti collettivi.

Deve, però, darsi atto che i margini di manovra del legislatore delegato erano piuttosto limitati, in ragione di quanto previsto dalla legge delega di cui alla legge n. 134/2021 che ha inteso precipuamente (e forse esclusivamente) occuparsi della riforma del processo penale a carico delle persone accusate di illeciti penali.

Resta fermo tuttavia il rilievo che non snellire il c.d. procedimento de societate rischia comunque di appesantire i ruoli di udienza del giudice penale (che è preposto all’accertamento degli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti collettivi); e conseguentemente potrebbe essere compromessi lo spirito e la portata dell’intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale.

In aggiunta a tali rischi (che potrebbero finanche pregiudicare la puntuale percezione dei fondi del P.N.R.R.), non si può non evidenziare come la “miopia” legislativa in tema di illecito dell’ente collettivo (che in questi anni si è occupata soltanto di ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità d’impresa), unitamente alla laconicità del testo del decreto 231/2001, possa favorire una giurisprudenza di legittimità e di merito di matrice “creativa”, più attenta e vigile del nostro legislatore nel perseguire gli obiettivi e le finalità di politica criminale d’impresa.

 

Sul numero 6 del 2023 della Rivista Cassazione Penale (da pag. 2080 a pag. 2102) è stato pubblicato il lavoro a firma di Marzullo Francesco, docente a c. di dritto penale, dal titolo L’ESTINZIONE DELL’ILLECITO  AMMINISTRATIVO DA REATO EXD.LGS. 231/2001 NELL’IPOTESI DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.

PRIMA PAGINA LAVORO AVV. MARZULLOjpgIl lavoro è preceduto da una breve presentazione del Direttore della Rivista nonchè Presidente della Sesta Sezione penale della Suprema Corte, dott. Giorgio Fidelbo, il quale sottolinea la pubblicazione di una interessante sentenza di merito, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari del 25.11.2022 n. 1294 , che affronta il tema degli effetti della cancellazione, dal registro delle imprese, della società imputata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, sentenza che, inserendosi nel dibattito giurisprudenziale, sostiene che la cancellazione determina l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato alla società, con effetti analoghi a quanto previsto dall’art. 150 c.p. in caso di morte della persona fisica. Segue un commento adesivo di Francesco Marzullo, che sottolinea la diversa linea interpretativa adottata dalla Corte di cassazione nella decisione n. 9006 del 2022.

L’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, quale la cancellazione dal registro delle imprese exart. 2495 comma 2 c.c. comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ex d.lgs. 231/2001. Trattasi di una causa di estinzione assimilabile alla morte dell’imputato, secondo l’estensione ex art. 35 de d.lgs. 231/2001. L’equiparazione della cancellazione dal registro alla morte del reo è frutto di un’interpretazione analogica dell’art. 150 c.p.: la ratio sottesa è quella dell’antieconomicità della celebrazione di un processo cui non consegue l’effettivo soddisfacimento della pretesa punitiva dello Stato.

LAVORO AVV. MARZULLOSommario
1.Il fatto storico e la presentazione della problematica.
— 2.La soluzione prospettata

dalla giurisprudenza di merito: la cancellazione dell’ente comporta l’estinzione dell’illecito ex delicto.
— 2.1.Segue giurisprudenza di merito: già il fallimento della società (“prima” della cancellazione dal Registro delle imprese) determina l’estinzione della responsabilità exd.lgs. 231.
— 3. L’approccio al tema da parte della giurisprudenza di legittimità dal 2012 al 2021 in tre differenti ipotesi: estinzione dell’illecito ex231 ascritto alla società fallita (oggi in liquidazione giudiziale), ma non cancellata.
— 3.1.(Segue)giurisprudenza di legittimità: esclusione dell’estinzione dell’illecito ex 231 in caso di cancellazione “fisiologica” della società, dopo la chiusura del fallimento.
— 3.2.(Segue) giurisprudenza di legittimità: estinzione dell’illecito ex231 in caso di cancellazione “patologica” della società (ossia finalizzata ad eludere le conseguenze dell’apparato repressivo degli illeciti ex delicto).
— 4. Alcune riflessioni sulla cancellazione “fisiologica” intervenuta “prima” o “dopo” la condanna definitiva dell’ente per responsabilità da reato.
— 5.Il recente revirement della Suprema Corte (sentenza 17 marzo 2022 n. 9006) con l’abbandono del paradigma cancellazione “fisiologica” versus “patologica”:

la cancellazione non determina mai l’estinzione dell’illecito exd.lgs. 231/2001.
— 6.L’ordito motivazionale della sentenza del G.u.p. di Bari n. 1294/2022 e la presa di posizione rispetto alla sentenza di legittimità n. 9006/2022.
— 7.Considerazioni critiche sull’ultimo orientamento tranchant della Cassazione. I rimedi per superare l’attuale situazione di impasse.

Si comunica che nella seduta del 27 marzo u.s., il Consiglio Direttivo della Fondazione Scuola Forense Barese ha nominato l'avv. Francesco Marzullo quale membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione. La Scuola è deputata alla formazione dei giovani che intendono intraprendere la professione di avvocato, con l’obiettivo di fornire loro strumenti di studio e attività di formazione idonei a costituire una solida base di competenze ed esperienze.

Egregio Collega,

sono lieto di comunicare che, recependo le indicazioni da me fornite, nella seduta del 27 marzo u.s., il Consiglio Direttivo della Fondazione Scuola Forense Barese ha formalizzato la Sua nomina quale membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione.

Con l’occasione, nell’urgenza di dover provvedere alla pianificazione del prossimo semestre formativo (che si aprirà a maggio p.v.), appare quanto mai opportuno fissare già per il giorno 7 aprile 2023 ore 16:00 una nostra prima riunione che si terrà presso la Sala Biblioteca del nostro Ordine Forense e per la quale, comunque, riceverete separata convocazione.

Nella convinzione che potremo assieme disegnare un modello di eccellenza della Scuola di Formazione nell’interesse dei giovani futuri avvocati, torno a ringraziare per la disponibilità e l’interesse manifestato a sostenere la nostra Scuola in questa delicatissima fase di transizione.

Con i miei migliori saluti e auguri di buon lavoro

IL DIRETTORE

Avv. Lorenzo Minunno

GLI ILLECITI PENALI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTAIl presente lavoro monografico affronta le principali tematiche penalistiche che ruotano intorno alle condotte “omissive” del sostituto di imposta, sia in relazione agli omessi versamenti sia all’omessa dichiarazione fiscale), rispettivamente sanzionate dall’art. 10bis e dall’art. 5 comma 1bis del d.lgs. 74/2000.

Come è noto, il diritto penale tributario è da tempo attraversato da un costante processo di trasformazione che ha lentamente eroso quei principi ispiratori d.lgs. del marzo 2000: si è passati dall’originario corpus caratterizzato da disposizioni evasive di imposta, connotate da fraudolenza, ad introdurre nuove fattispecie che incriminano le infedeltà fiscali del contribuente.

L’art. 10bis, al pari dell’omesso versamento di iva e dell’indebita compensazione con crediti non spettanti, è il paradigma di questo mutamento di prospettiva che ha profondamente “inciso” sulla tipicità del predetto reato.