Sul numero 6 del 2023 della Rivista Cassazione Penale (da pag. 2080 a pag. 2102) è stato pubblicato il lavoro a firma di Marzullo Francesco, docente a c. di dritto penale, dal titolo L’ESTINZIONE DELL’ILLECITO  AMMINISTRATIVO DA REATO EXD.LGS. 231/2001 NELL’IPOTESI DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.

PRIMA PAGINA LAVORO AVV. MARZULLOjpgIl lavoro è preceduto da una breve presentazione del Direttore della Rivista nonchè Presidente della Sesta Sezione penale della Suprema Corte, dott. Giorgio Fidelbo, il quale sottolinea la pubblicazione di una interessante sentenza di merito, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari del 25.11.2022 n. 1294 , che affronta il tema degli effetti della cancellazione, dal registro delle imprese, della società imputata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, sentenza che, inserendosi nel dibattito giurisprudenziale, sostiene che la cancellazione determina l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato alla società, con effetti analoghi a quanto previsto dall’art. 150 c.p. in caso di morte della persona fisica. Segue un commento adesivo di Francesco Marzullo, che sottolinea la diversa linea interpretativa adottata dalla Corte di cassazione nella decisione n. 9006 del 2022.

L’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, quale la cancellazione dal registro delle imprese exart. 2495 comma 2 c.c. comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente ex d.lgs. 231/2001. Trattasi di una causa di estinzione assimilabile alla morte dell’imputato, secondo l’estensione ex art. 35 de d.lgs. 231/2001. L’equiparazione della cancellazione dal registro alla morte del reo è frutto di un’interpretazione analogica dell’art. 150 c.p.: la ratio sottesa è quella dell’antieconomicità della celebrazione di un processo cui non consegue l’effettivo soddisfacimento della pretesa punitiva dello Stato.

LAVORO AVV. MARZULLOSommario
1.Il fatto storico e la presentazione della problematica.
— 2.La soluzione prospettata

dalla giurisprudenza di merito: la cancellazione dell’ente comporta l’estinzione dell’illecito ex delicto.
— 2.1.Segue giurisprudenza di merito: già il fallimento della società (“prima” della cancellazione dal Registro delle imprese) determina l’estinzione della responsabilità exd.lgs. 231.
— 3. L’approccio al tema da parte della giurisprudenza di legittimità dal 2012 al 2021 in tre differenti ipotesi: estinzione dell’illecito ex231 ascritto alla società fallita (oggi in liquidazione giudiziale), ma non cancellata.
— 3.1.(Segue)giurisprudenza di legittimità: esclusione dell’estinzione dell’illecito ex 231 in caso di cancellazione “fisiologica” della società, dopo la chiusura del fallimento.
— 3.2.(Segue) giurisprudenza di legittimità: estinzione dell’illecito ex231 in caso di cancellazione “patologica” della società (ossia finalizzata ad eludere le conseguenze dell’apparato repressivo degli illeciti ex delicto).
— 4. Alcune riflessioni sulla cancellazione “fisiologica” intervenuta “prima” o “dopo” la condanna definitiva dell’ente per responsabilità da reato.
— 5.Il recente revirement della Suprema Corte (sentenza 17 marzo 2022 n. 9006) con l’abbandono del paradigma cancellazione “fisiologica” versus “patologica”:

la cancellazione non determina mai l’estinzione dell’illecito exd.lgs. 231/2001.
— 6.L’ordito motivazionale della sentenza del G.u.p. di Bari n. 1294/2022 e la presa di posizione rispetto alla sentenza di legittimità n. 9006/2022.
— 7.Considerazioni critiche sull’ultimo orientamento tranchant della Cassazione. I rimedi per superare l’attuale situazione di impasse.

Si comunica che nella seduta del 27 marzo u.s., il Consiglio Direttivo della Fondazione Scuola Forense Barese ha nominato l'avv. Francesco Marzullo quale membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione. La Scuola è deputata alla formazione dei giovani che intendono intraprendere la professione di avvocato, con l’obiettivo di fornire loro strumenti di studio e attività di formazione idonei a costituire una solida base di competenze ed esperienze.

Egregio Collega,

sono lieto di comunicare che, recependo le indicazioni da me fornite, nella seduta del 27 marzo u.s., il Consiglio Direttivo della Fondazione Scuola Forense Barese ha formalizzato la Sua nomina quale membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione.

Con l’occasione, nell’urgenza di dover provvedere alla pianificazione del prossimo semestre formativo (che si aprirà a maggio p.v.), appare quanto mai opportuno fissare già per il giorno 7 aprile 2023 ore 16:00 una nostra prima riunione che si terrà presso la Sala Biblioteca del nostro Ordine Forense e per la quale, comunque, riceverete separata convocazione.

Nella convinzione che potremo assieme disegnare un modello di eccellenza della Scuola di Formazione nell’interesse dei giovani futuri avvocati, torno a ringraziare per la disponibilità e l’interesse manifestato a sostenere la nostra Scuola in questa delicatissima fase di transizione.

Con i miei migliori saluti e auguri di buon lavoro

IL DIRETTORE

Avv. Lorenzo Minunno

GLI ILLECITI PENALI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTAIl presente lavoro monografico affronta le principali tematiche penalistiche che ruotano intorno alle condotte “omissive” del sostituto di imposta, sia in relazione agli omessi versamenti sia all’omessa dichiarazione fiscale), rispettivamente sanzionate dall’art. 10bis e dall’art. 5 comma 1bis del d.lgs. 74/2000.

Come è noto, il diritto penale tributario è da tempo attraversato da un costante processo di trasformazione che ha lentamente eroso quei principi ispiratori d.lgs. del marzo 2000: si è passati dall’originario corpus caratterizzato da disposizioni evasive di imposta, connotate da fraudolenza, ad introdurre nuove fattispecie che incriminano le infedeltà fiscali del contribuente.

L’art. 10bis, al pari dell’omesso versamento di iva e dell’indebita compensazione con crediti non spettanti, è il paradigma di questo mutamento di prospettiva che ha profondamente “inciso” sulla tipicità del predetto reato.

Rivista penale 1 23Su Rivista penale n. 1/2023 è stata pubblicata la nota a ordinanza 3.10.2022 del Tribunale di Bari – Prima Sezione penale – Est. Carlotta D’Alessandro – Imputato F. E.
 
LE FORME DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE PER LE FATTISPECIE DI DICHIARAZIONE INFEDELE di Francesco Marzullo
 
L’ordinanza in epigrafe ha il pregio di affrontare in modo esaustivo e convincente una tematica di natura sostanziale (con riguardo al delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000) e al tempo stesso di natura processuale (con riguardo alla forma più corretta di esercizio dell’azione penale rispetto alle condotte di dichiarazione infedele perpetrate prima del 24 dicembre 2019, data di entrata in vigore dell’art. 39, comma 1, lett. d, del decreto legge n. 124 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019 n. 157, con cui –per quel che interessa in questa sede- la pena massima di 4 anni, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 74/2000, è stata elevata a 4 anni e 6 mesi di reclusione).
 

Testo ordinanza:

Image230223082341"In tema di esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall’art. 550 c.p.p. alla pena della reclusione non superiore nel masso a quattro anni è “fisso” in quanto, stante l’inderogabilità del principio “tempus regit actum” in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all’imputato sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali nel tempo."