Sentenza n. 28/2015 del 18.6.2015

Con sentenza n. 28/2015 del 18.6.2015 emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, è stata accolta la questione in prima battuta sollevata dall’avv. Marzullo Francesco innanzi alla Sezione regionale per la Puglia (Presieduta dal dott. Vittorio Raeli) secondo cui

Sussiste per il destinatario dell’invito a dedurre la facoltà di conoscere gli atti istruttori se e nella misura in cui sono richiamati nell’invito a dedurre quali contenuti essenziali dell’atto di invito…. E’ sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di nel processo conseguente alla violazione medesima”.

Accogliendo l’eccezione dell’avv. Marzullo Francesco, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella sua più autorevole composizione, hanno sancito un PRINCIPIO DI CIVILTA’ GIURIDICA che è espressamente previsto nell’articolo 6 comma 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che si sostanzia nell’inviolabilità del diritto di difesa ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione.

 

CC sez. riunite Sent. n. 28 2015 Pagina 01